Art. 8

LEGGE 30 ottobre 1948, n. 1271

In vigore dal 15 nov 1948
È concessa al Ministro per il tesoro l'autorizzazione, per l'esercizio 1948-49, a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio dipendenti dall'attuazione di provvedimenti legislativi ai fini delle integrazioni che potranno occorrere agli stanziamenti recati dagli stati di previsione delle singole Amministrazioni per le esigenze previste dai provvedimenti medesimi.
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