Art. 4

LEGGE 30 ottobre 1948, n. 1271

In vigore dal 15 nov 1948
Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.
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