Art. 7
LEGGE 30 ottobre 1948, n. 1271
In vigore dal 15 nov 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali, il fondo iscritto al capitolo n. 354 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949.
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