Art. 6

LEGGE 30 ottobre 1948, n. 1271

In vigore dal 15 nov 1948
I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi alla presente legge.
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