Art. 25
LEGGE 22 aprile 1941, n. 633
In vigore dal 25 feb 1996
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-25