Art. 16

LEGGE 22 aprile 1941, n. 633

In vigore dal 14 dic 2021
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione ... , nonchè le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. 2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-16

In sintesi

L'articolo stabilisce che l'autore ha il diritto esclusivo di comunicare la propria opera al pubblico a distanza, sia via filo che senza filo. Questo include diffusioni tramite mezzi come telegrafo, telefono, radio, televisione, satellite, ritrasmissioni e comunicazioni codificate con accesso condizionato. Rientra in questa tutela anche la messa a disposizione dell'opera in modo che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento che preferisce. Infine, la norma chiarisce che il diritto non si esaurisce dopo che l'opera è stata comunicata o resa disponibile al pubblico.

Perché esiste questa norma

La norma tutela il diritto esclusivo dell'autore di diffondere e rendere accessibile la propria opera a distanza attraverso qualsiasi mezzo tecnologico. Essa assicura inoltre che tale diritto permanga nel tempo, stabilendo che non si esaurisce con le singole trasmissioni o messe a disposizione.

A chi si applica

Si applica agli autori delle opere dell'ingegno e a chiunque intenda trasmettere, diffondere o mettere a disposizione del pubblico tali opere a distanza.

Esempio pratico

Una piattaforma online rende disponibile un film su richiesta, consentendo a ciascun utente di guardarlo quando e da dove preferisce. Poiché il diritto di comunicazione non si esaurisce con la prima trasmissione, la piattaforma deve disporre del relativo diritto esclusivo per ciascuna messa a disposizione dell'opera.

Domande frequenti

Cosa si intende per comunicazione al pubblico secondo questa norma?Si intende l'impiego di mezzi di diffusione a distanza (come radio, tv, satellite, telefono, telegrafo o mezzi analoghi) via filo o senza filo, comprese le trasmissioni codificate e la messa a disposizione a richiesta individuale.
Cosa comporta la messa a disposizione del pubblico dell'opera?Comporta il diritto esclusivo di consentire l'accesso all'opera in modo che ciascun individuo possa fruirne dal luogo e nel momento che sceglie autonomamente.
Il diritto di comunicazione al pubblico si esaurisce dopo il primo utilizzo?No, il testo specifica espressamente che il diritto esclusivo non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo