Art. 16
LEGGE 22 aprile 1941, n. 633
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 22 aprile 1941, n. 633
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L'articolo stabilisce che l'autore ha il diritto esclusivo di comunicare la propria opera al pubblico a distanza, sia via filo che senza filo. Questo include diffusioni tramite mezzi come telegrafo, telefono, radio, televisione, satellite, ritrasmissioni e comunicazioni codificate con accesso condizionato. Rientra in questa tutela anche la messa a disposizione dell'opera in modo che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento che preferisce. Infine, la norma chiarisce che il diritto non si esaurisce dopo che l'opera è stata comunicata o resa disponibile al pubblico.
La norma tutela il diritto esclusivo dell'autore di diffondere e rendere accessibile la propria opera a distanza attraverso qualsiasi mezzo tecnologico. Essa assicura inoltre che tale diritto permanga nel tempo, stabilendo che non si esaurisce con le singole trasmissioni o messe a disposizione.
Si applica agli autori delle opere dell'ingegno e a chiunque intenda trasmettere, diffondere o mettere a disposizione del pubblico tali opere a distanza.
Una piattaforma online rende disponibile un film su richiesta, consentendo a ciascun utente di guardarlo quando e da dove preferisce. Poiché il diritto di comunicazione non si esaurisce con la prima trasmissione, la piattaforma deve disporre del relativo diritto esclusivo per ciascuna messa a disposizione dell'opera.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.