Art. 11

LEGGE 22 aprile 1941, n. 633

In vigore dal 18 dic 1942
Alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, alle Provincie ed ai Comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonchè alle Accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-11

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo