Art. 9
LEGGE 22 aprile 1941, n. 633
In vigore dal 18 dic 1942
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finchè questi non si sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorchè si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.
Storico versioni
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