Art. 1

LEGGE 22 aprile 1941, n. 633

In vigore dal 10 ott 2025
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione , anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purchè costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore . Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonchè le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
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