Art. 27

LEGGE 22 aprile 1941, n. 633

In vigore dal 25 feb 1996
Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell', la durata dei diritti di utilizzazione economica è di cinquant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata. Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell'.
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