Art. 27

Art. 27

35 / 302
In vigore dal 25 feb 1996
Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell', la durata dei diritti di utilizzazione economica è di cinquant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata. Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall' o da persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell'. 14 ----------------- AGGIORNAMENTO (14) La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l', comma 1) che "I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli della legge medesima, sono elevati a 70 anni."
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-27