Art. 31

In vigore dal 14 giu 1997
((Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell', la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore.)) ----------------- AGGIORNAMENTO (14) La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l', comma 1) che "I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli della legge medesima, sono elevati a 70 anni."
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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-31

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