Art. 31

LEGGE 22 aprile 1941, n. 633

In vigore dal 14 giu 1997
Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore.
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