Art. 31
40 / 302In vigore dal 14 giu 1997
((Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell', la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore.))
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l', comma 1) che "I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli della legge medesima, sono elevati a 70 anni."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-31