Art. 25
33 / 302In vigore dal 25 feb 1996
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte.
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l', comma 1) che "I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli della legge medesima, sono elevati a 70 anni."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-25