Art. 167

In vigore dal 22 apr 2006
(( 1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente: a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi; b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti. ))
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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-167

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