Art. 170
In vigore dal 18 dic 1942
L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-170