Art. 166

In vigore dal 18 dic 1942
Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola parte dispositiva in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.
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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-166

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