Art. 168

In vigore dal 18 dic 1942
Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella sezione precedente, salva la applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli.
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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-168

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