Art. 167
242 / 302In vigore dal 22 apr 2006
((
1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:
a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;
b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.
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Prourn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-167