Art. 8
LEGGE 13 maggio 1940, n. 690
In vigore dal 17 lug 1940
Fermi restando i poteri loro conferiti dal Codice per la marina mercantile, e da altri provvedimenti, i comandanti di porto, ai fini della prevenzione degli incendi, hanno facoltà di disporre:
a) che i comandanti delle navi mercantili nazionali ed estere, durante la loro sosta in porto, presentino all'Ufficio marittimo i piani delle navi e i piani del carico e forniscano tutti gli elementi che siano loro richiesti, circa l'organizzazione del servizio antincendio di bordo;
b) che le navi predette mantengano in efficienza e in istato di rapido funzionamento, durante la sosta in porto, gli impianti e i servizi di bordo per la segnalazione e l'estinzione degli incendi;
c) che sulle navi stesse sia stabilito un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo o di personale del luogo, a ciò espressamente autorizzato;
d) che le navi suddette si prestino ad esercitazioni antincendi a bordo dei vigili del fuoco e delle squadre ausiliarie di cui all'art.
9.
I comandanti di porto possono, ai fini di cui sopra, disporre accertamenti a bordo, a mezzo dei vigili dei fuoco e degli altri organi dipendenti.
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