Art. 11

LEGGE 13 maggio 1940, n. 690

In vigore dal 17 lug 1940
Il comandante dei reparti di soccorso dei vigili del fuoco, assume la direzione e la responsabilità tecnica dell'impiego dei mezzi e degli uomini dei propri reparti e delle squadre ausiliarie previste dall'art. 9.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1940-05-13;690#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo