Art. 11 · LEGGE 13 maggio 1940, n. 690

Art. 11

LEGGE 13 maggio 1940, n. 690

In vigore dal 17 lug 1940
Il comandante dei reparti di soccorso dei vigili del fuoco, assume la direzione e la responsabilità tecnica dell'impiego dei mezzi e degli uomini dei propri reparti e delle squadre ausiliarie previste dall'art. 9.
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