Art. 11
LEGGE 13 maggio 1940, n. 690
In vigore dal 17 lug 1940
Il comandante dei reparti di soccorso dei vigili del fuoco, assume la direzione e la responsabilità tecnica dell'impiego dei mezzi e degli uomini dei propri reparti e delle squadre ausiliarie previste dall'art. 9.
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