Art. 6

LEGGE 13 maggio 1940, n. 690

In vigore dal 17 lug 1940
I comandanti di porto possono disporre che nell'esecuzione di lavori per la costruzione, l'allestimento, riparazione e la manutenzione delle navi, siano osservate speciali norme e cautele ai fini della prevenzione degli incendi.
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