Art. 3

LEGGE 13 maggio 1940, n. 690

In vigore dal 17 lug 1940
I Corpi provinciali dei vigili del fuoco provvedono, a norma del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960, a tutte le spese necessarie per il servizio antincendi nei porti. I fondi a tal uopo necessari, saranno assegnali ai Corpi provinciali dalla Cassa sovvenzioni, istituita presso il Ministero dell'interno, a mente dell'art. 34 del sopra citato Regio decreto-legge. Per le caserme e gli altri locali occorrenti ai distaccamenti portuari dei vigili del fuoco, rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 20 del Regio decreto-legge sopradetto.
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LEGGE 13 maggio 1940, n. 690 (Art. 3 Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti) — Testo vigente | Portale Normativo