Art. 5

LEGGE 13 maggio 1940, n. 690

In vigore dal 17 lug 1940
Gli impianti idrici dei porti devono essere dotati delle bocche da incendio, nel numero ritenuto necessario. L'Amministrazione della marina mercantile può, con proprio provvedimento, fare obbligo ai concessionari di aree o di manufatti o di altri impianti demaniali nell'ambito dei porti, di organizzare propri servizi di prevenzione di estinzione incendi, anche nel corso di validità dei contratti di concessione e senza variazione delle altre clausole contrattuali. Può ugualmente fare obbligo ai concessionari degli impianti idrici di organizzare il loro servizio, in rapporto alle necessità di quello antincendi.
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