Art. 4

LEGGE 6 maggio 1940, n. 554

In vigore dal 20 mag 1942
Coloro che dispongono, per ricevere le audizioni radiofoniche o per altre finalità, di aerei installati all'esterno degli edifici o delle abitazioni, non esclusi i cortili, gli atrii e simili, devono presentare ad un ufficio postale qualsiasi del Regno, entro il termine di due mesi dalla andata in vigore della presente legge, o dalla installazione dell'aereo una dichiarazione contenente: a) il nome, cognome e domicilio del dichiarante; b) località sulla quale l'aereo è impiantato, con l'indicazione della via e numero civico di accesso allo stabile; c) sviluppo dell'aereo nel tratto verticale e in quello orizzontale; d) se trattasi di aereo per un solo utente ovvero multiplo. In quest'ultimo caso la denunzia e il pagamento della tassa di lire tre di cui al successivo sono obbligatori per il solo proprietario, o nel caso che l'antenna sia di proprietà di un condominio, per l'amministratore del condominio stesso. Essi sono esonerati dal fornire indicazioni del numero di ruolo dell'abbonamento alle radioaudizioni menzionate al successivo comma e) ma sono tuttavia tenuti a comunicare ai funzionari e agenti indicati all', a loro richiesta, i nomi di coloro che fruiscono dell'aereo multiplo; e) numero di ruolo dell'abbonamento radiofonico e ufficio del registro che lo ha rilasciato. La dichiarazione dovrà essere firmata per esteso con nome e cognome e paternità. Essa dovrà essere fatta a tergo degli appositi moduli di conto corrente predisposti dall'Amministrazione postale telegrafica, a mezzo dei quali sarà contemporaneamente eseguito il versamento della tassa di cui all'. Nessun obbligo di denuncia incombe a coloro elle fanno uso di aerei installati nell'interno dei locali in cui si effettuano le radioricezioni .
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