Art. 1
LEGGE 6 maggio 1940, n. 554
In vigore dal 29 giu 1940
I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi, salvo quanto è disposto negli .
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