Art. 2
LEGGE 6 maggio 1940, n. 554
In vigore dal 29 giu 1940
Le installazioni di cui all'articolo precedente debbono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell'articolo 78 del R. decreto 3 agosto 1928-VI, n. 2295.
Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, nè arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi.
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