Art. 3
LEGGE 6 maggio 1940, n. 554
In vigore dal 29 giu 1940
Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione ancorchè ciò importi la rimozione o il diverso collocamento dell'aereo, nè per questo deve alcuna indennità all'utente dell'aereo stesso.
Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento dell'aereo.
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