Art. 11

LEGGE 6 maggio 1940, n. 554

In vigore dal 29 giu 1940
Le contestazioni derivanti dall'installazione di aerei esterni ai sensi dell' e del primo comma dell', sono decise, su ricorso degli interessati, con provvedimento definitivo del Ministero delle comunicazioni. All'autorità giudiziaria spetta di decidere in merito alle controversie relative all'applicazione del secondo comma dell' e di stabilire la indennità da corrispondersi al proprietario, quando sia dovuta, in base all'accertamento dell'effettiva limitazione del libero uso della proprietà e di danno alla proprietà stessa. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 maggio 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Host Venturi - Grandi - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Grandi
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