Art. 9
LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035
In vigore dal 1 gen 1938
I sanitari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza i quali si trovino nelle condizioni previste dal precedente , qualora chiedano l'iscrizione facoltativa, devono corrispondere, oltre il proprio, anche il contributo che farebbe carico all'Ente, a meno che questo se ne sia assunto volontariamente l'onere, previa autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.
Tale autorizzazione è pure necessaria nei casi contemplati dal successivo .
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