Art. 8
LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035
In vigore dal 27 lug 1954
La iscrizione è facoltativa per i sanitari appartenenti alle categorie di cui al precedente che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) percepiscano uno stipendio inferiore a lire mille annue;
b) abbiano prestato servizio prima delle date rispettivamente indicate nel precedente con o senza iscrizione a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali,
c) siano alla dipendenza di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le quali da sole o, se dipendenti da una stessa Amministrazione, complessivamente non raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire venticinquemila;
d) siano in servizio in qualità di medico assistente od aiuto degli Istituti ospitalieri senza diritto ad acquistare la stabilità.
È pure facoltativa l'iscrizione per i sanitari assunti in via provvisoria o interinale - in posti regolarmente istituiti - prima dell'entrata in vigore del presente Ordinamento nonchè per i sanitari precedentemente non iscritti alla Cassa che all'atto dell'assunzione in servizio presso i Municipi della Libia avessero superato il 45° anno di età.
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