Art. 7
LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035
In vigore dal 1 gen 1938
Agli Enti comunali di assistenza istituiti con la legge 3 giugno 1937-XV, n. 847, e ai rispettivi sanitari, sono applicabili le disposizioni stabilite dal presente Ordinamento per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per i loro sanitari.
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