Art. 3

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 1 gen 1938
Spetta alla Commissione di vigilanza sulla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivi o della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, il quale, parificato dalla Corte dei conti, viene presentato alle Assemblee Legislative in allegato alla relazione della Commissione medesima, entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
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