Art. 5
LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035
In vigore dal 1 gen 1938
Le entrate della Cassa di previdenza Sono costituite:
a) dai contributi dei sanitari;
b) dai contributi degli Enti;
c) dalla ritenuta sulle pensioni;
d) dai versamenti volontari;
e) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;
f) dalle penalità e dalle indennità di mora contemplato dal presente Ordinamento;
g) dagli interessi sulle attività della Cassa;
h) dal sussidio di lire duecentocinquantamila annue concesso per 10 anni a partire dal 1° luglio 1922 e prorogato col R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 824, convertito nella legge 27 dicembre 1932-XI, n. 1991, per altri venti anni a favore della Cassa con iscrizione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
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