Art. 15

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 1 gen 1938
Nel caso di servizi prestati da un sanitario simultaneamente presso due o più Enti di cui all' il contributo stabilito nell' viene ripartito in ragione degli stipendi corrisposti dagli Enti stessi. Per i Consorzi sanitari il contributo è dovuto alla Cassa sanitari dall'Ente capo consorzio, il quale si rivale verso gli altri Enti consorziati delle quote a loro carico,
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