Art. 15
LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035
In vigore dal 1 gen 1938
Nel caso di servizi prestati da un sanitario simultaneamente presso due o più Enti di cui all' il contributo stabilito nell' viene ripartito in ragione degli stipendi corrisposti dagli Enti stessi.
Per i Consorzi sanitari il contributo è dovuto alla Cassa sanitari dall'Ente capo consorzio, il quale si rivale verso gli altri Enti consorziati delle quote a loro carico,
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035#art-15