Art. 18

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 1 gen 1938
I sanitari o altri a loro favore possono fare depositi volontari da accreditarsi in appositi conti individuali, insieme con i rispettivi interessi annuali, valutati al saggio delle tabelle di liquidazione degli assegni di quiescenza dovuti dalla Cassa di previdenza. Il capitale risultante dai conti individuali è liquidato al titolare, ovvero agli eredi legittimi o testamentari all'atto della cessazione dal rapporto d'impiego, qualunque ne sia la ragione e qualunque sia la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi il capitale stesso è devoluto alla Cassa di previdenza. Il titolare al quale venga conferita una pensione può chiedere che il capitale risultante dai conti individuali o parte di esso sia trasformato mediante l'applicazione della tabella B annessa al presente Ordinamento in assegno vitalizio supplementare esente dalla ritenuta di cui al successivo e non riversibile alla vedova o agli orfani.
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