Art. 5
LEGGE 25 aprile 1938, n. 897
In vigore dal 22 lug 1938
Nel caso preveduto nell', ultimo comma, della presente legge, le attribuzioni ivi menzionate sono esercitate, osservate le norme degli ordinamenti professionali richiamate nello stesso , dal presidente del Tribunale nel capoluogo della circoscrizione sindacale fino a quando non sia costituito il Comitato di cui al medesimo comma.
Nel caso di riconoscimento giuridico di un nuovo Sindacato o di revoca del riconoscimento giuridico di un Sindacato già esistente saranno emanate, con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, le norme per la formazione e la tenuta dei relativi albi professionali e per l'esercizio delle funzioni disciplinari.
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