Art. 9

LEGGE 25 aprile 1938, n. 897

In vigore dal 22 lug 1938
La disposizione di cui all' avrà effetto dal 1° luglio 1939. La trattazione degli affari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge dalle Giunte, Commissioni o Comitati menzionati nell', è proseguita dai Direttori dei competenti Sindacati. Dalla stessa data la trattazione dei ricorsi di competenza delle Corti di appello in confronto dei ragionieri, non ancora definiti alla data medesima, è proseguita dalla Commissione centrale per gli esercenti in economia e commercio. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni di appartenenza dei Collegi dei ragionieri sono devoluti di diritto ai Sindacati di categoria delle rispettive circoscrizioni, i quali subentrano ai Collegi nei diritti ed obblighi che questi abbiano a tale data.
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