Art. 10
LEGGE 25 aprile 1938, n. 897
In vigore dal 22 lug 1938
Le Giunte, le Commissioni o i Comitati menzionati nell', che alla data di pubblicazione della presente legge fossero scaduti e non ancora ricostituiti, s'intendono riconfermati in carica fino all'entrata in vigore della legge stessa, qualora il Ministro per la grazia e giustizia non ritenga di provvedere alla loro ricostituzione in conformità agli ordinamenti professionali vigenti.
In ogni caso le Giunte, le Commissioni o i Comitati anzidetti, che vengano a scadere posteriormente alla data medesima, rimangono in carica fino all'entrata in vigore della presente legge, salva la facoltà del Ministro per la grazia e giustizia, di cui al comma precedente.
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