Art. 1
LEGGE 25 aprile 1938, n. 897
In vigore dal 15 feb 2008
Gli ingegneri, gli architetti,
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i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industrali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.
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