Art. 1

LEGGE 25 aprile 1938, n. 897

In vigore dal 15 feb 2008
Gli ingegneri, gli architetti, ... i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industrali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1938-04-25;897#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo