Art. 2

LEGGE 25 aprile 1938, n. 897

In vigore dal 22 lug 1938
Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1938-04-25;897#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 25 aprile 1938, n. 897 (Art. 2 Norme sull'obbligatorieta' dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi) — Testo vigente | Portale Normativo