Art. 2
LEGGE 25 aprile 1938, n. 897
In vigore dal 22 lug 1938
Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.
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