Art. 8

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 64

In vigore dal 18 feb 1934
Il presidente del Consiglio notarile quando abbia ragione di dubitare che il notaro ponga indugio nell'adempimento dell'incarico o quando riscontri inesattezze, irregolarità od omissioni negli estratti, ne chiederà spiegazioni al notaro o gli farà sollecitazioni per l'adempimento. Ove le spiegazioni non siano sufficienti o le sollecitazioni non riescano efficaci e più particolarmente quando gli incarichi si riferiscano a minori o ad altre persone incapaci, a patrimoni vincolati o a corpi morali o a pubbliche Amministrazioni, ne informerà il procuratore del Re.
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