Art. 7

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 64

In vigore dal 18 feb 1934
Alla fine di ogni trimestre, e non oltre il ventesimo giorno del trimestre successivo, il notaro trasmetterà al presidente del Consiglio notarile e al capo dell'Archivio notarile del proprio distretto un estratto autentico, in carta libera, del registro indicato nell'articolo 6, contenente tutte le annotazioni segnatevi nel trimestre. Degli affidamenti che derivano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il cancelliere dovrà prontamente dare notizia al presidente del Consiglio notarile ed al capo dell'Archivio notarile.
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