Art. 5

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 64

In vigore dal 8 ott 1937
Nei concorsi per esame per il conferimento dei posti notarili, il voto complessivo assegnato ai concorrenti che consegnano in ciascuna prova il minimo richiesto per l'approvazione e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi nazionali per esame sarà aumentato di cinque punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite. Tale aumento verrà applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro, e in non più di un concorso.
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