Art. 2

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 64

In vigore dal 18 feb 1934
Per gli effetti del precedente articolo sono considerati ex combattenti gli insigniti di medaglia al valore militare, i mutilati, gli invalidi di guerra che abbiano contratto l'inabilità in zona di operazioni, i feriti in combattimento che siano stati autorizzati a fregiarsi dello speciale distintivo, i volontari di guerra che abbiano conseguito la speciale medaglia di benemerenza e tutti coloro che per un anno almeno durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio, come militari o assimilati, in reparti combattenti ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, ovvero nelle condizioni prevedute nell'art. 6 del R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462, modificato dallo stesso art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637. Agli ex combattenti sono parificati i mutilati, gli invalidi ed i feriti per la causa nazionale e coloro che hanno partecipato alla Marcia su Roma o che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 o che militarono nelle legioni fiumane. Il possesso dei requisiti indicati nel precedente comma sarà dimostrato nei modi da stabilirsi dal Ministro per la grazia e giustizia.
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