Art. 3

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 64

In vigore dal 18 feb 1934
Il periodo di pratica notarile richiesto dall', n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è ridotto ad un anno continuo per i mutilati, gli invalidi e i feriti per la causa nazionale e per coloro che parteciparono alla Marcia su Roma o che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 o che militarono nelle legioni fiumane. Il periodo anzidetto è ridotto a sei mesi continui per coloro che si trovino nelle condizioni previste nel primo capoverso del numero 5 dello stesso articolo,
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LEGGE 22 gennaio 1934, n. 64 (Art. 3 Norme complementari sull'ordinamento del notariato) — Testo vigente | Portale Normativo