Art. 6
LEGGE 6 agosto 1926, n. 1365
In vigore dal 3 apr 1932
Per la scelta tra i concorrenti di cui al precedente articolo si terrà conto della condotta morale, dell'anzianità di esercizio presunto ed eventualmente effettivo, del merito dell'esame, dei servizi resi negli archivi notarili e in altri uffici aventi affinità col notariato, del servizio militare prestato durante la guerra e delle ricompense militari conseguite, dei titoli legali e delle pubblicazioni.
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