Art. 5
LEGGE 6 agosto 1926, n. 1365
In vigore dal 3 apr 1932
Per il periodo di cinque anni, a decorrere dal 1° luglio 1925, i concorsi per esami saranno limitati per ciascun distretto a due terzi dei posti vacanti. Il terzo rimanente sarà conferito mediante concorsi per titoli fra coloro che abbiano anzianità di esercizio presunto per la disposizione dell'art. 167 della legge sul notariato o in dipendenza del servizio militare prestato durante la guerra.
Saranno altresì ammessi al concorso coloro che abbiano esercitato funzioni di coadiutore di un notaro anteriormente al 1° luglio 1925, col beneficio della valutazione di tale esercizio come anzianità presunta, anche se sprovvisti di laurea in giurisprudenza.
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