Art. 3
LEGGE 6 agosto 1926, n. 1365
In vigore dal 3 set 1926
Ai posti notarili, che si renderanno vacanti, si provvederà mediante trasferimento dei notari in esercizio, e, in mancanza di questi, mediante nuove nomine.
I trasferimenti sono disposti con decreto Ministeriale, in seguito a concorso per titoli.
Gli avvisi per detti concorsi saranno pubblicati nel Bollettino del Ministero della giustizia, assegnandosi il termine di un mese da tale pubblicazione per la presentazione delle domande e per il pagamento della tassa di concorso.
Storico versioni
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